1384 LIBRO IMI, TIT. XI.
poteva costringersi alla restituzione della medesima coll’ azione vindicatoria o colla publiciana, di cui nella nota deli’ art. r10t pag. 710€ segg.)
1926. Se il deposito è stato fatto da una persona capace ed una incapace, quegli che ha fatto il de- posito non ha che l’azione vindicatoria della cosa depositata, finchè Ja medesima esiste presso il de-. positario, ovvero uo’ azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto sì è convertito in vantaggio di quest’ ultimo.
( V. la nota precedente.)
Sezione III. Degli Obblighi del depositario,
1927. Il depositario deve usare nel cnstodire la eosa depositata la stessa diligenza che impiega per custodire le cose«he gli appartengono.
(1) depositario ordinariamente non era tenuto che di dolo e di colpa Jata perchè il deposito il più delle volte si faceva in grazia non di lui ma del deponente; Z. 20, /. 32, ff. depositi; LL 1, 6 5, ff. de oblig. et act.; LL 23, ff. de reg. jur.; 6. pen. instit. quib. mod. re cont, oblig. V. la nota' dell'art. 1137.
1998. Il disposto nel precedente articolo deve ap- Flicarsi con maggior rigore, 1. quando il deposita- rio stasi egli stesso offerto‘a ricevere il deposito; 2. quando abbia stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito;‘3, quando il deposito» siasi fatto: unicamente‘per interesse del, depositario‘$ 4. quando siasi convennto espressamente che il dee positario sarà‘tisponsabile per qualuaque colpa. x (H dipesitario ci) casi di euisifi questo articolo:


