DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO. r383
1923. ll deposito volontario debb’ essere provato col mezzo di scrittura. Non è ammessa la prova te- stimouiale se il valore del deposito eccede cento cinquanta lire.
( V. quanto si disse nella: nota dell’ art, 1101 pag: 692 e dell’ art. 1341 in prin.)
1924. Quando il. deposito eccedente cento cin- quanta lire non è provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione, tanto per lo stesso fatto del de- posito, quanto per le cose che ne formano P og- getto, e per la loro restituzione.
{ V. le note citate sotto|} art. precedente.)
1925. Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.
Ciò non ostante, se una persona capace di con- trattare accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni d'un ve- ro depositario; essa può essere convenuta in giudi- zio dal tutore o dall’ amministratore della persona che ha fatto il deposito.
( H deposito poteva aver luogo anche tra— ne incapaci ad obbligarsî come un pupillo, il qnale senza l autorità del tutore poteva bensì Ja propria condizione, contattando, nia non dete- riorarla, conforme si disse nella. prima nota dell’ar- ticolo 450. T.T. Nandimeno:se-um pupillo, avendo ri. eevuto in deposito una quulehe cosi, avesse da quel- la tratto vantaggio, od, essendo capace. di dolo, ne avesse usato intorno alla medesima.;; potewa ob- bligarsi coll’'azione alel depositora rendere Fagione del suo dolo ed‘avrestituive il guadagno cheravéva fatto con«lanino:idelsdeponente; 4 1316.1315; 1ffivde- positi; L. 9 3:$0l2 ff de minor. bensintesi bperal- t che. se la veosa‘esisteva‘ancora; presso» del pupillo


