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Tomo II. (1810)
Entstehung
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1383
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DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO. r383

1923. ll deposito volontario debb essere provato col mezzo di scrittura. Non è ammessa la prova te- stimouiale se il valore del deposito eccede cento cinquanta lire.

( V. quanto si disse nella: nota dell art, 1101 pag: 692 e dell art. 1341 in prin.)

1924. Quando il. deposito eccedente cento cin- quanta lire non è provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione, tanto per lo stesso fatto del de- posito, quanto per le cose che ne formano P og- getto, e per la loro restituzione.

{ V. le note citate sotto|} art. precedente.)

1925. Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.

Ciò non ostante, se una persona capace di con- trattare accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni d'un ve- ro depositario; essa può essere convenuta in giudi- zio dal tutore o dall amministratore della persona che ha fatto il deposito.

( H deposito poteva aver luogo anche tra ne incapaci ad obbligarsî come un pupillo, il qnale senza l autorità del tutore poteva bensì Ja propria condizione, contattando, nia non dete- riorarla, conforme si disse nella. prima nota dellar- ticolo 450. T.T. Nandimeno:se-um pupillo, avendo ri. eevuto in deposito una quulehe cosi, avesse da quel- la tratto vantaggio, od, essendo capace. di dolo, ne avesse usato intorno alla medesima.;; potewa ob- bligarsi coll'azione alel depositora rendere Fagione del suo dolo edavrestituive il guadagno cheravéva fatto con«lanino:idelsdeponente; 4 1316.1315; 1ffivde- positi; L. 9 3:$0l2 ff de minor. bensintesi bperal- t che. se la veosaesistevaancora; presso» del pupillo