1382 LIBRO Il, TIT. XI.
( Concord. Z. 1, 6. 5, ft. de 4blig. et act.; 6. pen. instit. quib. mod. re cont. oblis. Vi. lu nota dell'art. 1101 pag. 692€ quella dell’ articolo PIE pag. 307 T.
1920. H deposito è volontario 0 necessario.
( Anche secondo il diritto romano il deposito si divideva in volontario è necessario, il. primo‘de’ qua< li era volgarmente detto semplice, il secondo mise- rabile; l 1,$. 1, et seqq. if. depositi.)
Sezione II.
’
Del deposito volontario.
1921. Il contratto di deposito volontario si fa col consaso reciproco di chi deposita‘e di chi riceve la cosa in deposito.
V. la nota dell’ art. 1915.)
1922. Il deposito volontario non può regolarmen= te farsi che dal proprietario della’ cosa depositata ovvero col suo consenso Cspresso(a) tacito.
( Potevansi depositare nun tanto le cose. proprie quanto le altrui per la ragioue ce col deposito non sì trasferiva il dominio‘della cosa depositata; ond’è che il creditore depositar poteva il pegno, il ladro edlil predone ta cosa rubata 6/predita, e lo stesso depositario la cosa chel‘teneva in deposito, 4. 9, tod. de pignor. att. y;d, 1,0 6-3g,54:31, 8. 1, 4 06 ff. depositi j' con avertenza però che Ja cosa faltrui non si poteva'idepositare presso ilidi lei pa- drone perchè seila possedevarper idovitàià non po- tevd possederla a titolo di' depositor che(supponeva nel drpositario! la‘malicanza del«lopinto è divida
«fin; MiLeodi tf derregi gue.)


