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Tomo II. (1810)
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1382
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1382 LIBRO Il, TIT. XI.

( Concord. Z. 1, 6. 5, ft. de 4blig. et act.; 6. pen. instit. quib. mod. re cont. oblis. Vi. lu nota dell'art. 1101 pag. 692 quella dell articolo PIE pag. 307 T.

1920. H deposito è volontario 0 necessario.

( Anche secondo il diritto romano il deposito si divideva in volontario è necessario, il. primode qua< li era volgarmente detto semplice, il secondo mise- rabile; l 1,$. 1, et seqq. if. depositi.)

Sezione II.

Del deposito volontario.

1921. Il contratto di deposito volontario si fa col consaso reciproco di chi depositae di chi riceve la cosa in deposito.

V. la nota dell art. 1915.)

1922. Il deposito volontario non può regolarmen= te farsi che dal proprietario della cosa depositata ovvero col suo consenso Cspresso(a) tacito.

( Potevansi depositare nun tanto le cose. proprie quanto le altrui per la ragioue ce col deposito non trasferiva il dominiodella cosa depositata; ondè che il creditore depositar poteva il pegno, il ladro edlil predone ta cosa rubata 6/predita, e lo stesso depositario la cosa chelteneva in deposito, 4. 9, tod. de pignor. att. y;d, 1,0 6-3g,54:31, 8. 1, 4 06 ff. depositi j' con avertenza però che Ja cosa faltrui non si poteva'idepositare presso ilidi lei pa- drone perchè seila possedevarper idovitàià non po- tevd possederla a titolo di' depositor che(supponeva nel drpositario! lamalicanza del«lopinto è divida

«fin; MiLeodi tf derregi gue.)