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Tomo II. (1810)
Entstehung
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1381
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DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO. 1381 posito, ma era una semplice custodia della cosà eontroversa dal giudice ordinata; 4. 7, 6. ult., qui sutisd. cog.)

Cilea LI,

Del Deposito propriamente detto.

niuno

SEZIONE PRIMA. Della Natura e Sostanza del contratto di deposite.

1917. Il deposito propriamente detto è un con- tratto essenzialmente gratuito.

( Ali la mota dell art. 19:15:)

1918. Non può avere per oggetto che cose mobiliari,

( Non v'era deposito se non di cose mobili, co- me il nome stesso il manifesta, conciossiachè fosse detto deposito ex co guod ponebatur, l. 1, prin, ff. depositi: e sebbene le leggi dicessero che Je co+ se immobili potevansi commendare, il qual verbo equivaleva a deponere, l. 24, ff. eod.; bt. 186, ff. de verb. signif., nondimeno in tal caso. non era un deposito, ma nn mandato perchè colui che s'in- caricava della custodia di una cosa, immobile non tanto. si obbligava di tenerla come depositario, ma si cbbligava eziandio di fare alla-guisa, di un man- datario: 0. 5. 6. 4. ff.+de praes. verb. Huber. Praelection. ad instit. quib. mod. re cont. oblig. 6. 10.

1949. Non è perfetto;che colla tradizione reale o finta della casa depositata.

La tradizione finta basta, nel casozin chibla; co- sa che si conviene di lasciare in deposita, fosse. già presso il depositario per qualche*+®*- è