1380
T.-4:T:0 LO XL
DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO.
CAPO PRIMO. Del Deposito in genere e delle sue diverse speciò.
1915. 11 deposito in genere è un atto per cui si XYiceve la cosa altrui eoll’ obbligo di custodirla è di restituirla in natura.
( II deposito era/un contratto reale e di buona fede, mediante il quale alcuno assumeva obbligo di custodire gratuitamente un? altrui cosa mobile. e di restituirla in natura in qualunque tempo che fos- se piaciute al deponente;/ 1, prin. ct 6.8, ff. depositi; 6. pen. instit. quib. mod. re cont. oblig. IV. quanto si disse nella nota dell’ articolo 110I «pag: 692 e 747.)
1916. Wi sone due specie di deposito; il deposi- to propriamente detto, ed il sequestro,
( Anche secondo il diritto romano eranvi due sorta di deposito, cioè il deposito propriamente detto, ed il sequestro, ma però volontario al quale era quando due’ persone litigando sopra di una cosa mobile, acconsentivano di darla in mano ad un ter- 20 perchè lastodisse e‘consegnasse al vincitore 3 t. 6,4 17, ff. depositi; 2. 5, cod. eod., altri- metti Se era‘mecessario è cioèvise! era ordinato dal giudice per una qualche giusta: causa anche contro volontedei-litigantò non aveva la: siatura. di cone Ua.lo€ per tousegueuza non poteva«ssere un de=


