DELL’ 1NMPRESTITÒ. 1379 coufessata, e così trasferire nell’avversatio il peso di provarne la consegnazione; 4 8, ORE CIA cod. de non num, pecun.
Questa eccezione non aveva luogo che. ne) con- tratto chirografario e non negli. altri contratti‘, e nè‘tampoco si poteva opporre contro le apoche, ad eccezione«delle private, contro e quali si poteva opporre nel termine di‘trenta giorni;.5, 4. 6, 2.13, LL 14, 6.1, 2, cod. de non num. pec. Neppure aveva luogo nello stesso contratto chiro= grafario aliorquando il debitore avesse scritto 0 confessato al creditore di aver in realtà ricevuto la cosa, e null’ altro rimaneva‘al debitore’ stesso sé pon che di deferire al creditore il giuramento; No- vell. 136, cap. 5 et 6. Cessuvà ancora se la confes= sione cra stata fatta per causa di un debito antece= dente, conciossiachè allora non sì ricercasse se non se la causa del debito era o no giusta, 2. 5, 7. 113, cod. col., e cessava del pati se il debitore aveva incominciato a pagare, o.se\aveva transatto sopra quella cosa la quale si dubitava se‘gli fosse o no stata data a mvtuo; 4. 4, d. 11, cod.'éod., juact. l: 65, 6.1, fl. de cond. indeb.
Se-passava il biennio senza che lo scrittore del chirografo avesse opposto questa eccezione, non po- teva più opporla, ma però poteva giovarsi dell” ce- cezione perpetua del dolo di cui nella nota dell’ar» ticolo r101 pag. 790, provando di non aver.r:cevtito la cosa confessata, avveghachè fosse in d;lo colui il quale chiedeva la restituzione difuna cosa che non ayeva dato giammai, 2. 2,6. 3, ff: de-dolî mal. et'‘\met. except., junct.$.>. instit. de ercept., e questa eva la comune sentenza der giureconsuiti, che che‘conìvo di essa abbia'seritto'Vinvio, il qua- le quanto” siasì discostata dal vero ben‘lo ha dido= strato il Voet.) li


