r378 LIBRO MI, TIT. x, sno patrimonio; Sudell.$. census, n. 8. Salsa. Labyr. credîtor. part. 1 cap. 17 n. 32, cap. 13 n. 10 et segg. el cap. 19 per tot.) Ù 1914. Le regole concernenti le rendite sono determinate nel titolo dei, Contratti di sorte. ( Noi pure nel luogo di cui in quest articolo esporremo le regole concernenti le rendite vitalizie. Iutanto discorreremo del contratto chirografario di cui sì fece menzione nella‘nota dell'art. 110r p3g» 692© 748 il quale soleva intervenire nel mutua. Se‘alcuno aveva rilasciato uù chirografo o sia Una scrittura, in cui si fosse confessato debitare per titolo di muwo, poteva essere costretto a soddisfare 1° obbligazione se erano trascorsi due anni da che era stata fatta, 6. unze. instit. de literar. oblig.; altri- menti non essende passato tanto tempo poteva difen- dersi coll’ eccezione così detta del dararo non nu- merato, la quale consisteva nel negare di avere ri- cevuto il danaro o altra cosa a mutuo, e dava al Imutuavte Îl peso di provare che. aveva consegnato al mutuatario la cosa che. egli aveva confessato dî AVERTICENOMO.3,4., 2, dd lo ,.let tot rl.\eod. de non numer. pecun. Questa eccezione era fra le reali, e perciò giovava agli eredi ed ai fidejussori; 2. 8,4 12, cod. eod. Che se il possessore dei chirografouon agiva in due annî cosicchè il mu- tuatarlo apparente mon avesse potuto opporre resta eccezione, egli poteva nello stesso termine di due anni farsi restitoire il sno chirografo o coll’ azione sine causa, 0 coll’ altra causa data causa non se- euta se il possessore del chirografo si poteva con- Venire; Lul. cod. de; cond. ex‘lege; i 3, cod.; de postul..; altrimenti, poteva.)' apparente debitore, protestare, solenmementesmgli atti del giu- dice di ngn aver ricevuto‘a mujuo da cosayda lui
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