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Tomo II. (1810)
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1377
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DELL IMPRESTITO.

( V.le note dell'art. 550 hr)

eg12. I debitore di una rendita costituita in per- pewuo può essere costretto alla redenzione,

1. Se cessa dall adempire i suoi obblighi pel corso di due anni;

2. Se tralascia di dare al creditore le cauzioni promesse nel contratto.

( I, prammatici davano per regola che quando il venditore di un censo non adempiva le promesse fatte al compratore potesse costringersi a redimere il censo e dicevano che questa redenzione stava in luogo dei danni ed interessi; Cenc. de cons. part. 3, cap. 8, quest. 3, art. 4, n.13. Rote decis. 285, 5. 3 et decis. 286 n. 4 et segg. unpressae post eumdem tract. de censu et decis. recent. 320 72-79, part. 15. Per altre cause ancora dicevano i pram- matici che potevasi obblizare il venditore del censo a redimerlo, come quando era stato imposto sopra an fondo altrui o soggetto a fedecommesso senza che si fosse ciò notificato al compratore vel censo; quando il venditore distruggeva 0 rendeva infrut- tuoso il fondo censito, e per altre cause riferite dal Cencio nel luogo di sopra citato.)

1913. É pure ripetibile il capitale di una rendita

cosùtuita in perpetuo nel caso di fallimento o di prossima decoziove del debitore.

( Comunemente dicevano i prammatici che un cenîo prima del fallimeuto del venditore del mede- simo e prima dell esecuzione della sertienza gra duatoria, non s° intendeva estinto, sebbene peraltro il compratore potesse chiederne l'estinzione instando per essere collocato nel grado che gli competeva frai sreditori, perchè il venditore col citare al con- corso î suoi creditori avevamostrato di. volere che fossera soddisfatti per quanto portavano le. forze del

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