1376 LIBRO MI, TIT. x. chè il creditore cui veniva pagato il’ capitale, pote- va imputare il pagamento prima nelle usure ed il vimanente nel capitale; Z. 5, 6. ud. ff. de solut.; 4. 21, cod. de usuris. Lo stesso si dica se il. giu- dice condaunava alcuto a pagare un capitale senza condannarlo ad un tempo alle usure; cenciossiachè dalla cosa giudicata nn nascessero due azioni una per le usure l’altra per il capitale; ma soltanto un’a- zione, per la quale non si poteva esigere dal debi- tore più di quello che era espresso nella sentenza; 4 4, cod. depositi; l 13, cod. de usuris. La qual cosa era vera se lè usure erano dovute sola— mente in virtù della mora, 4. 49, 6. 1, ff. de act. sempi.; dd. Ul. 4 et 13; altrimenti se erano dovute per stipulazione, rimaneva}’ azione alle. an- corchè fosse estinto il capitale, perchè aveva il cre= ditore due azioni principali una per le usure, 1 al- tra pel capitale; /. 75, 6. pen. ff. de verb. oblig.; 2. 1, cod. de judiciis; arg. È. 8; ff. de co quod certo loico.)
1909. Si può stipulare un interesse mediante un capitale che il muinante si obbliga di non ripetere.
In questo easo, il mutuo si denomina stabili mento di rendità.
{ V. la seconda nota fatta all'art. 530 T..I.)
1g10. Tale rendita può costituirsi in due magie= ze, Im perpetuo o a vita,
( V. ta nota citata.sotto 1’ art. precedente.)
19rr. La rendita costittita«in perpetuo è essun» zialmente redimibile.:
Possono soliunto: le parti. convenire che non si redimerà la rendita. prima. d’ un termine il quale non potrà eccedere dieci anni, Ovvero senza che siame anticipatamente avvertito il eredirore nel ter= mine da esse determinato.


