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Tomo II. (1810)
Entstehung
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1373
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DELL IMPRESTITO, 1393 stituito il capitale al mutante; 2. 26, ff. de cond. indeb.;£. 102, ff. de solut.; l. 18, cod. de usu- rîs. V. la.nota testè citata,)

1907. L interesse è legale o convenzionale. Lin- teresse legale è fissatò dalla legge. L'interesse con- venzionale può eccedere quello fissato dalla legge ogni qual volta la legge non lo proibisce.

La misura dell interesseconvenzionale debb es- sere determinata in iscritto,

( L'usura, secondo il diritto romano, era con- venzionale, o legittima. La prima era quella che le parti stabilivano con una svpulazione, come si-dis- se nella nota dell art. 1905;,fa secenda era quella che accordava la legge nei casi di cui nelle note degli art. 1139, 1153. L usura convenzionale non poteva giammai eccedere la legittima. La legittima si divideva in centesima ed in minore. La centesi- ma, ehe era la maggiore di tutte, consisteva nel dodici per cento all anno, e si chiamava centesima perchè era la centesima parte del capitale, la quale si pagava ogni mese, conciossiachè 1 romani usasse. ro di pagare le usure ogni mese. Questa usura dividevain dodici oncie servendo così di asse alln- sura minore. Quindi l usura minore poteva essere di unoncia o sia dell uno percento all anno, di due oncie, di tre, di quattro e via discorrendo, ed era detta minore perchè era sempre minore della centesima; Z. 26, cod. de usuris. Ai mercanti ed ai banchieri era concessa 1 usura dell otto per cen- to all'anno, ai personaggi illustri il quattro, e ad ogni altro cittadino il sei;£. 26, 6.1} cod: e0d. Novell. 136 cap. 4e5. L'usurà centesima.cra per- messa nel mutuosdi danaro da trasferirsi dia: dal mare, ed in. quello divcose fungibilizi4. 06) E 1; cod, eod., V. la nota dell'art. 1153 pag. 847 iu