DELL’ IMPRESTITO, 1393 stituito il capitale al mutante; 2. 26, ff. de cond. indeb.;£. 102, ff. de solut.; l. 18, cod. de usu- rîs. V. la.nota testè citata,)
1907. L’ interesse è legale o convenzionale. L’in- teresse legale è fissatò dalla legge. L'interesse con- venzionale può eccedere quello fissato dalla legge ogni qual volta la legge non lo proibisce.
La misura dell’ interesse‘convenzionale debb’ es- sere determinata in iscritto,
( L'usura, secondo il diritto romano, era con- venzionale, o legittima. La prima era quella che le parti stabilivano con una svpulazione, come si-dis- se nella nota dell’ art. 1905;,fa secenda era quella che accordava la legge nei casi di cui nelle note degli art. 1139, 1153. L’ usura convenzionale non poteva giammai eccedere la legittima. La legittima si divideva in centesima ed in minore. La centesi- ma, ehe era la maggiore di tutte, consisteva nel dodici per cento all’ anno, e si chiamava centesima perchè era la centesima parte del capitale, la quale si pagava ogni mese, conciossiachè 1 romani usasse. ro di pagare le usure ogni mese. Questa usura sî divideva‘in dodici oncie servendo così di asse all’n- sura minore. Quindi l’ usura minore poteva essere di un’oncia o sia dell’ uno percento all’ anno, di due oncie, di tre, di quattro e via discorrendo, ed era detta minore perchè era sempre minore della centesima; Z. 26, cod. de usuris. Ai mercanti ed ai banchieri era concessa 1’ usura dell’ otto per cen- to all'anno, ai personaggi illustri il quattro, e ad ogni altro cittadino il sei;£. 26, 6.1} cod: e0d. Novell. 136 cap. 4e5. L'usurà centesima.cra per- messa nel mutuosdi danaro da trasferirsi dia: dal mare, ed in. quello divcose fungibilizi4. 06) E 1; cod, eod., V. la nota dell'art. 1153 pag. 847 iu


