1379 LIBRO MI, TIT. Xi I. 8, ff. depositi. Tali erano le disposizioni del dic ritto romano. L’ uso però avendo generalmente tol- to la differenza tra contratto di buona fede e di stretto diritto, e tra putto nudo e non nudo, Co sicchè ogni patto produceva azione, avexa' dato an- che di poter chiedere le usure promesse anche sol: tanto con nudo paîto.)
1906. LI mutuatario che ha pagato interessi. nor convenuti, non può ripeterli, nè imputarli sul ca= pitalie.
(Il mutnatario che pagava usure non convenute, non poteva ripeterle, nè imputarle sul capitale, quapte volte avesse saputo di non doverle; ma però non era obbligato a pagarle per l'avvenire; 27, cod.‘de usuris; l. 28, cod. de pact., V. la‘nota dell’ art. 1376 pag. 1024, non ostante la 4.6, ff. de usuris, ove Papiniano riferisce che Antonino giudicò doversi Je usure quod cas ipse. dominus vel pater longo tempore praestitisset; conciossiachè in quel caso non si dubitasse se Je usure fossero@ no dovute, ma se fe cose mutuate fossero andate in vantaggio del padrone o dei padre onde poi co- stringerlo coll’azione in. rem verso al pàgamenta delle usure promesse dal servo o dal fi#i0; ed avendo l imperatore considerato che il padrone od il padre aveva per luriga tempo pagate le wsure pros messe al mutuanie dal servo 0 dal figlio, covgettu= rò che realmente Je cose mutuate fossero andate a vantaggio o del padrone, o del padre,‘e quindi condannò i loro‘eredi a pagare le usure.. Che se il mutuatario credeva di essere debitore delle unsure quando realmente non lo era, ovvero se pagava usure maggiori‘di quelle che la legge permetteva, poteva;iraputarle.. nel capitale tutte‘0 il: soprappiù del giasto., ovver' anche ripeterle;, seuma 1 aveva. re=


