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fin., anzi in quest ultimo era permessa l’asura an- che maggiore della centesima, lo che era un’ ecce- zione singolare;[Vov. 34. Se il creditore aveva sti- pnlato le usure senza determinarne la quantità, e che daltronde non gii fossero dovute per legge, non aveva diritto di esigerle, perchè le usure con- venzionali dovevano essere fissate nella loro quanti tà; 2 31, 2. 41, in fin. fl. de usuris. Nè poteva dirsi col Voet e var] altri giureconsulti, che fossero dovute le usure che si costumavano nel luogo in cui si era fatta la stipulazione, per la regola che quan- do non appariva ciò che le parti avevano convenu- to, devevasi ricorrere al costume del luogo ove el. leno avevano contrattato, /. 34, ff. de reg. jur.; eonciossiachè questa regola andasse soggetta all’ ec- cezione che apertaniente stabilivano nelle nsure le citate 02. 31 e 41. Meno poteva opporsi, come fece il Voet, che la prima legge non era‘applicabile al caso perchè trattava di' usure già scadute, mentre ciò non è vero, rilevandosi‘patentemente dalle di lei parole che la convenzione delle usure formava ‘parte della stipulazione del mutuo, e cle quindi si trattava di usure che dovevano scadere; altrimenti se si fosse trattato di usure già scadute, la conven. zione avrebbe dovuto essere vosteriore alla stipula; zione medesima ed essere perciò in sostanza un nu- do patto: onde avrebbe risposto il giureconsulto che le usure non erano dovute perchè un nudo patto azione alcuna non' poteva produrre, conforme sì no- tò sotto l'art. 1101 pag. 687 e più particolarmente sotto l’ar!. 1905. Ma dato ancora clie nella 2,31, si trattasse di usure scadute, che avrebbe potuto giovar ciò se la ragione per cui‘il giureconsulto rispose non valere a convenzione, cioè la non definizione della quantità delle usure, cra comune alle’ usute scadute


