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Tomo II. (1810)
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715
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CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 715 qualità del possesso; L. 37, 6. 38; tf. cod. Di qui è che qualnnque possessore doveva restituire. tutti 1 frutti percepiti dopo la contestazione della dite, 4. 40, ff. de haered. petit,: il possessore di mala fede doveva vestituire tutti i frutti esistenti, quelli che aveva percepiti dal primo momento del suo- so, e quelli ancora che avrebbe dovuto percepire, div20, 61/6; /.@5,:6. a) ff. de haered, petit.: con questo però che poteva ripetere dal padrone della cosa le spese necessarie in essa fatte, ma non le le quali gli eva permesso sol-

utili, o le voluttuose qualora fossero esistite e si

tanto di pportarsele vi fosse sedili senza pregiudicare alla cosa; 2.130; 6. 1, ff. de haered. pet., junct. L 37; tf. ZL. 5,, cod. de rei vind. Il possessore di buona fede era, tenuto a restituire soltanto i frutti esistenti, ma non i con- sumati ancorchè con essi fosse divenuto più ricco; 2, 48, ff. de aq. rer. domin.; l. 4, 6.2, fl. fin regund., e poteva ripetere dal padrone della cos: le spese necessarie ed utili ma nor le voluttuose, le quali poteva soltanto portarsele via quando non avesse arrecato con ciò pregiudizio alla cosa; l. 98, 1. 39, 10. e hacred. pet.; junct. L 38, in fin. ff de rei vind. ll possessore di buona fede non era tennto che di dolo, quello di mala fede anche di colpa; 4 25, 6. 2,11; 4. 30,4. 31, 6. Caf,«de hacered. petit. ll caso fortuito stava a carico del predone, 4. 7, 6. ule.; 4 8, 4. ult. ff. de condici. furt., e del possessore eziandio di mala fede, ma soltanto dopo la contestazione delia lite; 4. 40, prin. ff. de haered. petit.

Siccome colui che voleva instituire Ja rivendi eazione doveva provare il proprio dominio, e l al- truì possesso, della cosa che voleva vendicare, e questa prova era difficilissima così avveniva spesse