Teil eines Werkes 
Tomo II. (1810)
Entstehung
Seite
714
Einzelbild herunterladen

"rh LIBRO VÎX, TIT. III, ff. de rei vind.; l. 19, prin. et 6.1, 2,3, 4, ff de fJurtis. Finalmente doveva. 1 attore. provare il possesso del reo convenuto; 4. 2, 4. 18, cod. de probat.; L. 04,(. ult. cod. de rei vpd.; ma se il reo convenuto lo avesse negato, in pena del suo mendacio veniva privato del medesimo, e trasferito nell attore; 4. ult., ff. eod.

Si vendicavano tutie le cose corporee mobili, immobili, o semoventi, sia che fossero singolari, sia che fossero università di cose, come un ar- mento, un gregge, ma non le cose incorporee, ca- me i diritti, le credità, il peculio e simili; 4. 1, 6,3; 4. 56, ff. de rei vind.; Lu 50, ff. de haered, pet.: tampoco le cose fuori di commercio, come le cose sacre, delle quali non si poteva acquistare il dominio, 4, 23, 6. 1, ff. de rei vind., gqunct, 6. 7, inst. de rer. divis., eccetto che agli ammini- stratori ed agli ecanomi delle chiese era permesso di vendicarle contro qualsivoglia possessore, 4 21, cod. de SS. E£L., mentre,si riputava che tali co- se appartenessero di pieno dominio alle chiese; 4, 64, în med. cod. de epis. et cler., junct. L. 2, 6. 2, ff. de interd, sive extra act. Non si veudicava no le cose unite alle. altrui quando non potevano separarsi o per natura, 23; 6. 5, ff. de rei viud., o per legge, 4. 1, prin. ff, de tigno juncio, d. L. 23,.6. 6, ff. de rei vind.

dava la rivendicazione non solo per conse- guire Ja cosa, ma eziandio ogni sua causa ed ac- cessione insieme coi frutti a norma della qualità del possesso;.Z. 13, 7. 17, 6.1; Z 20, 4.,34, de 68, ff. eod.; ben intesi però che il padrone della cosa era tenuto a rendere indenne il possessore della medesima per Je spese in essa fatte secondo la