GONTRATTI E OBBLIGAZIONI. v:3 con; 7 42, ff. cod. S' instituiva ancora contro quelli i quali sebbene non possedessero, sì offrivano però di litigare, a meno che l’ attore non avess@ già saputo che essi non possedevano, di: 7 ba dale 27; ff. eod. Così pure contro ai nudi detentori della cosa che si voleva vendicare, come i comodatarj; i conduttori, i depositarj e simili, 4 9, ff. cod.; ma essi si potevano liberare dal giudizio nominando colui per cui possedevano; 4. 1, cod. ubi in revs act. Al contrario non si poteva instituire la. river= dicazione contro quelli che avevano acquistata una cosa dal fisco, o dal principe; e coloro che pre- tendevano di avere un qualche diritto sopra la cosa alienata, potevano soltanto dirigere Ja loro doman- da contro al fisco nel termine di quattro anni; 6. ult. instit. de usucap.; 2, la 3, cod. de qua- drien. praes.
Affinchè però l’ attore avesse potuto ottenere, sì ricercava primieramente che egli avesse provato il suo dominio, altrimenti il reo veuiva assoluto; Lg, ff. de rei vind.; k. 21, cod. eod.; arg. l. 11, cod. de pet. haered.; l. 4, cod. de edendo; i. 198, ff. de reg. jur. Il dominio poi si provava con uno dei titoli abili a trasferirlo, de quali si parlò sotta l'articolo 711, e con dimostrare il dominio di colui che lo aveva trasferito, o. sia dell’ autore di quegli che agiva colla rivendicazione; 4g. 2. 20, f'. de adg. rer. dom.; e ciò per mezzo di testimo» n}, d’istromenti, o di altro genere di prova dalla legge ammesso; nop. 18, cap. 10 priit In secondo luogo si ricercava che l’ attore avesse descritta fa cosa che voleva vendicare, dandone il nome,£ confini, la forma, e tutti quei caratteri che pote- vane condurre a distinguerla da tutte de alice,£/6
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