12 LIBRO II, TIT. II tario avesse di già acquistato il dominio della cosa donata; /. 29, 4. 30, ft. de mort, caus. donat.; a quelli che volevano rivocare una donazione én2er vivos, perchè il donatirio non avesse adempiute le condizioni impostegli nella donazione, l. 1, cod, de donat. quae sub modo; a quelli che volevano vendicare un proprio albero, il quale avesse fatte le radici nell’ altrui fondo perchè ivi trasportato per fatto del padrone del fondo medesimo; 4. 5, 6. 3, ff. de rei vid.
La rivendicazione s' instituiva contro qualsi- voglia possessore di buona, o di mala fede, sia che avesse incominciato a possedere prima della conte- stazione della lite, sia che avesse iucomainciato in pendenza della lite medesima, ma non se aveva la- sciato di possedere prima che essa terminasse, 4. 27, 6. 1, ff. de rei vind.; L4, 1. 18, 6-2, ff. de petit. haered.; L. 7, 6. 4, ff, ad cxhib., a meno ehe non avesse ciò fatto con dolo; 4. 27, 6, 3; ff. de rei vind. S' instituiva eziandio contro gli eredi del possessore nel caso che avessero posseduto; e se alcuno di essi fosse stato soltanto il possessore, contro di esso solo si poteva agire colla rivendica- zione, atteso che si agiva contro gli eredi non come eredi, ma come possessori, l. 55, ff. de rei ‘vind.; e perciò se niuno di essi avesse passeduto, si dovevano tutti assolvere, Z. 42, ff. eod. Gli ere- di però di colui che per dolo aveva lasciato di possedere, comunque non potessero essere convennti colla rivendicazione, potevano però esserlo coll’ a- zione în factun in quanto che per dolo del loro autore fossero divenuti più ricchi, /. 52, ff. cod.; e se il lora autore fosse morto dopo la contesta— zione della lite, erano tenuti non in quanto erano divenuti più riechi, ma per| intere valore della


