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Tomo II. (1810)
Entstehung
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CONTRATTI E OBBLIGAZIONE qII web. ered. Così se Ja cosa rubata fosse stata aliena» tu il prezzo dalla medesima ricavato non si poteva vendicire, perchè nei giudizj singolari il prezso non succedeva in luogo della cosa, e perciò non poteva dire rubato al pari della cosa stessa; 2:43, 6 rudi. SL deifurtis;; 14:38: Win2 x ff. de noacdi, act. Parimenti non si poteva vendicare la cosa che si era acquistata col danaro, rubato, d. 4. 48, 3. ult., ff. de furtis, perchè generalmente era regola che la cosa comperata col danaro altrui apparte nesse al compratore e non al proprietario del da- naro, a meno che in di lui nome non fosse stata comperata; da 1;;Z.-3;(2:»6,; ds permoagto ult,, cod. si quis alter. vel sib. sub alter. nom., ed in con- seguenza al proprietario del danaro non che l azione personale per avere il. suo danaro; l. 6, cod. de rei vind.; l 12, cod. de jur. dot. Da questa regola però si eccettuavano i minori cd ì milituri, i quali potevano intentare la utile river dicazione per avere quelle cose che i tutori avevano acquistuto col danaro dei pupilli, o altri col dana- ro dei militari; 4. 2, ff. quando ex fact. tut. vel curat.; Î.3, cod. arbit. tut.; l. 8, cod. de rei vind, eccettuava eziandio la moglie, la quaie avendo donato al marito del danaro, avesse rivo- cata la donazione; imperciocchè ssa poreva vendi» care utilmente le cose dal marito acquisiate col da- naro donato, quante volte il marito non aves- se potuto restituire il danaro alla moglie; 4. 55, ff. de danat. inter vir. et uxor.

L' utile rivendicazione poi competeva all enfi- teuta, al vassallo, al superficiario, 4. 1, Bois. Gosil.. ida fin, Li>; Il. de

rei wind.; a quelli che volevano rivocare una do- Wuzione causa mortis fatta ia mode che il donà.

si ager Vic