z19 LIBRO FM, TIY. II. k. 6, ff. uti possid.,$: 2 instit. de action., junct. 2 4, 6. ult. 1.6, 6. 1, ff. si servit. vindic. Per lo contrario il padrone di una cosa, il quale non la possedesse, mom poteva giammni agire coll’azione personale perchè dal dominio non nasceva che l’azione reale, tranne il caso di una cosa furtiva per odio particolare contro ai. ladri;$. 14 instit, de action.+ l. 1 et tot. tit., ff. de condict. furt.
Dal dominio nasceva in primo luogo l’azione chiamata reî vindicatio. Quest’ azione si divideva in diretta ed utile. La diretta si dava a coloro che avevano acquistato per diritto delle genti o civile il dominio di una qualche cosa, 4. 23, ff. de rei vind., e perciò, durante il matrimonio, competeva al marito riguardo alle cose dotali, perehè veniva considerato come padrone civile della dote, Arg. lt: 9, cod. de:rer vind., qunet. 2 30, cod. de jur. dot.; ed ecco V uso della divisione del dominio in naturale e civile, di cui nella nota dell’ art. 711. Nè importava che colui il quale promoveva questa azione avesse avuto il pieno deminio, o soltanto la mula proprietà, /. 33.«tn fin, ff. de'rezvind.,
Junet. l. 25, ff. de verb. sigrif., come non im-
portava che avesse giammai avuto il. possesso della cosa che voleva vendicare;. 2. 50, 6. 1, ff. de rei vind., junct lì 23, ff. de acq. vel amitt. poss. Si poteva vendicare una cosa rubata contro qualun- que possessore di buona o di mala fede, senza ob+ bligo neppure di pagargli il prezzo che per avveri- tura avesse potuto sborsare per acquistarla; Z. 2, cod. de furtis; l. 23, cod. de rei vindi; ma se la cosa rubata era danaro, il quale fosse stato ri- oevuto e consumato in buona fede da qualenno, allora non aveva più luogo la rivendicazione; Ù
ff. de solut.; B 17, fl cod.; arg. L.19, 6.1, f6 de


