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Tomo II. (1810)
Entstehung
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716
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16 LIBRO MI, TIT. HI. volte che un possessare di buona fede, e munito di un giusto titolo, avendo perduto per avventura il possesso di una cosa, non poteva vendicarla dalle mani di un ingiusto possessore, per non poter pruvare il dominio della medesima. Questo incon- veniente mosse Q. Pubiicio Pretore a pubblicare un editto, col quale accordò al possessore di buona fede e munito di un giusto titolo il diritto di poter vendicare la cosa di cui avesse per avventura per> duto il possesso, dalle mani di colui che senza ti- tolo, o con un titolo più. debole sa n° gra impos- sessato; e siccome il diritto di vendicare. una, cosa mon poteva essere fondato che sopra il dominio di essa, così egli finse che il primo possessore avesse di già acquistato un tale dominio mediante 1 usu- capione, la quale, come vedemmo in fine della nota dell art. 711, era un modo di acquistare il dominio delle cose, e gli accordò quindi l azione di vendicare la cosa di cui aveva perduto il posses= so, e questa azione simile ne suoi effetti alla ri wendicazione, non differiva dalla medesima poco più che nel nome, poichè si chiamò publiciane dal nome del suo inventore; 6.3 272 fira et 4 ènst. de action.; lo 1, LL 7,6. 8et 11, 4$9, 4. ult., ff. de publiciana in rem.

Per poter. adunque instituire efficacemente la publiciana si ricereava la buona fede, ma non per tutto il tempo del possesso; bastava semplicemente in principio del medesimo, 2: 7, 6. 11, 14, 17, ff. eod.: si ricercava un titolo abile a trasferire il do- minio unitamente alla tradizione della cosa, 4, x prin., LL 7, 6. 16,£. 9, 6-1, ff. eod., a meno che non si fosse trattato di cose il di cui domimo acquistasse senza tradizione: 4.1, 6,2, 7. a, 2.3, 4. 12, $- 1, 4£. cod. V. la nota dell'art, 711: si ricercava

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