508 Lîsho 11, TIT. IM, 6 pretorî, dar contratti 0 quasi-contratti, dai des litti o quasi-delitti, ma eziandio quelle ché nasces vano dal diritto în re, e che producevano una
(0 ha Li ne in rém o sla reale: ed in questo senso si diceva d che l ingiusto possessore di nria cosa era tenntò a f restituirla al padrone che la vendicava@ coll’azione P public'ana, 0 colla ipotecaria, cone il padrong Ù del fondo servente era tenuto a sopportare la servi. i tùit in quello tostitnita. A ciò corrisponile quanta f disse Giustiniano, cioè se contro di alenno veniva d promossa un' aziorie în reézi od in personam è che} il medesimo fosse stato assoluto, ciò nondimeno sì 1 poteva contro di Ini promovere di nuovo la stessa s azione, perchè durava tuttavia 1’ obbligazione, è 7 | conveniva che si difendesse coll’ eccezione della cosa | giudicata, 6. 5, ist. de except.; dal che si com- i I prende che Giustiniano ud’ obbligaziané È etiandio nel possessore di rina cosa; loechè eorris-|
ponde ancora ad un responso di Ulpiano, il quale
{ disse che la parola deduit comprendeva ogni azio-; | rie, Z. 178, 6. ult., ff. de verb. sienif.: la qual{ ri cosa egli nori avrebbe potuto dire se anche nel poss Ì sessore non avesse ravvisato uni’ obbligazione. f Il giureconsulto Celso definì 1° azione» ur di-{ ritto di persezuitare im giudizio una cosa a sé 1 aloonta» INihil alind est actio, quam jus, quod{ sibi debeatur, judicio perseguendi;» È 51, fl.
de oblig. et act. prin. instit. de action. Due era-
no i generi delle azioni, uno è2 rem: che dicevasi altresì vrndicatio, V altro iri personiain, che chia-| i imavasi ancora condictto. Colle azioni in rém o sia hi reali si chiedeva una cosa propria conto qualunque possessore. Colle azioni ir personam o sia perso+‘
nali si agiva contro coluî che era obbligato a dare, ® fare una qualche cosa; e sempre si agiva contre


