GONTRATTI F OBBLIGAZIONI. 07 ralontà, trimenti se alcuno non avesse il libero esercizio di una tale facoltà o per un vizio di men- o per una violenza, iniquamente sì pretende-
te, rebbe di condannarlo,
I delitti dai quali, secondo le leggi romane, na-
sceva una obbligazione in colui che li commetteva, ed una corrispondente aziowe cesercitabile da coluì a di cui pregiudizio venivano commessi, erano quat- tro, cioè il furto, la rapina, il danno dato per inginria, e 1 ingiuria o sia contumelia, prim. drst. de oblig. quae ex. dol. nasc., de’ quali a suo luoge parleremo. è Se un giudice per imprudenza giudicava mala- mente: sc sì gettava O versava Una qualche cosa in un luogo dove la gente passava, e si fosse con ciò recato danno ad aleumo: se in un luogo di passag- gio si collocava o si teneva sospesa una qualche cosa, la quale cadendo avesse dannificato qualche perso- na: se l’esercitatore di una nave, di un’ osteria, o di un albergo teneva al suo servizio persone le quali avessero apportato danno agli ospiti o viag— giatori: se sì usava un’ intempestiva misericordia la quale fosse stata dannosa per altri: se si lasciava commettere un delitto allorchè si poteva e si dove- va impedirlo, questi erano altrettanti quasi-delitti, dai quali nasceva un’ obbligazione alla rifusione dei danni; til. ins. de oblig. quae‘quasi ex. nas.; l. n prin., ff. depositi; l. 45 prin., ff. ad L. Aquil.
Nel titolo delle obbligazioni trattarono i roma- ni siureconsnlti eziandio delle azioni consideranc'ole come effetti delle obbligazioni medesime: ond’ è che la parola obbligazione lisogna in questo luogo prenderla così ampiamente che non solamente com- preuda le obbligazioni gascenti dai pui Legittinmi


