706 LIBRO NI, TIT. il. son sono dalla legge civile proibite. Tali s6éno per esempio 1’ astitenza dal coito, la polluzione. volon- taria, l’ ateismo e simili.
Filangeri ha definito il delitto» una violazio» ne della legge accompagnata dalla volontà cdi violarla.» Questa definizione è ancor più difettosa di quella dell’ Eincccio; imperciocchè se la sem- plice volontaria violazione di una lesge bastasse a costituire un delitto, colui che a bello studio fa- cesse Un testamento senza osservare le solennità pre- scritte, commetterebbe un delitto. Da ciò si com- prende che il difetto di questa definizione consiste nel non aver compreso il danno del terzo, senza del quale non può commettersi alcun delitto. Si può adunque definir meglio il delitto quando sì dica essere una lesione volontaria degli altrui diritti fatta contro il disposto della lesse civile. Sem- brami che questa definizione dia un’ idea esatta del delitto, mentre fa vedere che per commettere un delitto è necessaria la violazione di una legge, ale trimenti 1’ azione sarebbe lecita almeno civilmente; è necessaria la lesione degli. altrui diritti sia che questi diritti siano proprj direttamente dell’ intera società, come quello della sua morale esistenza, quello della conservazione dell’ ordine pubblico, sia che siano proprj direttamente dei membri della società stessa, come quello dell’ esistenza e dell’ ine tegrità personale, quello della}ibertà, e quello fi nalmente della proprietà sulle cose; altrimenti. se non vi fosse la lesione di un diritto, non vi po- trebbe essere neppure una corrispondente obbliga- zione, la quale costriagesse a fare o non fare quella tal data azione che un delitto si vorrebbe che fosse Fa vedere in fine che è necessario. il concerso della


