CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 705 #.|, ff. pro socio; 1.18, ff. mand. E sebbene nella 2. 13, 6. ul. ff. commodati si dica che dai quasi-contratti discendeva una. tacità obbligazione, non per questo essì erano una tacita convenzione, nè tacito era il consenso, poichè in fiue della stes- sa legge avverte il giureconsulto Pomponio che quella tacita obbligazione nasceva extra id quod agitur, vale a dire senza il consenso dei contraen- ti Solevano i Dottori annoverare solamente cinque quasi-contratti cioè il maneggiamento di affari che i latini chiamavano negoliorum gestio, Vl am- minitrazione della tutela, V amministrazione del- le‘cose coniuni I° accettazione dell’ eredità ed il pagamento dell’ indebito; e ciò perchè Tribo- tanto parlò nel titolo delle insti- e quasi ex contract. nascunt.î dimostraremo che più ancora avvegnachè Triboniano ivten- lcuni esempj di q\asi-con= li a quelli soli che aveva
niano di questi so tuzioni de oblig. qua ma noi a suo luogo erano i quasi-con tatti, desse soltanto di dare a tratti, e non di restringei nominati.
L’ Eineccio ha, definito il delitto» fauctum il- licitum, sponte admissum, quo quis el ad resti- tutionem, si fieri possit, et ad pocnam obbliga- ur.» Questa definizione è difettosa in ciò, che non ricerca la violazione della legge civile. Se si ammettesse di poter pumire l’autore di un fatto col quale si fosse arrecato danno ad altri, ma non violata una legge civile, serebbe questo un princi- pio distruttivo Nlella civile libertà, la quale appunto consiste nel poter far ciò che la legge civile non proibisce. Accordo che tutto ciò che è illecito sia anche contrario ad una legge, ma non sempre al- la legge civile; imperciocchè sonovi alcune cose illecite perchè contrarie alla legge naturale, le quali


