704 LIBRO Il, TIT. IT, daî senato-consulti, dale constituzioni de’ principi, e dai responsi de’ prudenti. Pretorie dicevansi quelle che discendevano dall’ editto del pretore@ di altri magistrati; 6. 1, dnstit. de obligat.
Tutte le obbligazioni discendevano della legge, con questo però che alcune discendevano imwedia» tamente dali’ equità naturale, 0 dalla legge civile, altre per mezzo di un fatto obbligatorio, Così nume diatamente dall’ equità naturale discendeva l’ obbliga= zione di nutrire ed edneare la prole, come dalla legge civile discendeva l'obbligazione di pagare i tributi alla stato. LL fatto obbligatorio da cui nasceva| obbli- gazione, poteva essere un contratto 0 Un quasi-con- tratto, un delitto o un quasi-delitto, ed eziandio mn patto legittimo 0 pretorio ovvero anche audo, il quale, come di sopra si disse, produceva azione per una inveterata consuetudine; 6. 2 dnstit. de oblig.; I, 1 prin., ff. de oblig. et act, Del con- tratto, e del patto, legittimo, pretorio e nudo già si parlò. Ora per intelligenza dei termini diriuo alcuna cosa del quasi-contratto, del delitto e quasi- delitto, riservandoci di trattarne compiutaiuente a su0 luogo.
Il quasi-contratto era una presunta convenzio— ne, dalla quale mediante un fatto nasceva l’ obbli- gazione. In esso non interveniva il consenso come nei contratti, ma si presumeva dal fatto; ond° è che anche i pupilli ed i furiosi si obbligavano in alcuni quasi-contratti senza l’ autorità od il consensa dei loro tutori o curatori; /. 40, ff. de oblig. et act, Erronea pertanto si fu l’ opinione di colora che credettero i quasi-contratti altrettante tacite convenzioni; imperocchè allora sarebbero stati in> vece veri contratti, nei quali il consenso poteva Ggiandio essere tacito; 4, 15, 6 ud., fl, docat.;


