Teil eines Werkes 
Tomo II. (1810)
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704
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704 LIBRO Il, TIT. IT, daî senato-consulti, dale constituzioni de principi, e dai responsi de prudenti. Pretorie dicevansi quelle che discendevano dall editto del pretore@ di altri magistrati; 6. 1, dnstit. de obligat.

Tutte le obbligazioni discendevano della legge, con questo però che alcune discendevano imwedia» tamente dali equità naturale, 0 dalla legge civile, altre per mezzo di un fatto obbligatorio, Così nume diatamente dall equità naturale discendeva l obbliga= zione di nutrire ed edneare la prole, come dalla legge civile discendeva l'obbligazione di pagare i tributi alla stato. LL fatto obbligatorio da cui nasceva| obbli- gazione, poteva essere un contratto 0 Un quasi-con- tratto, un delitto o un quasi-delitto, ed eziandio mn patto legittimo 0 pretorio ovvero anche audo, il quale, come di sopra si disse, produceva azione per una inveterata consuetudine; 6. 2 dnstit. de oblig.; I, 1 prin., ff. de oblig. et act, Del con- tratto, e del patto, legittimo, pretorio e nudo già si parlò. Ora per intelligenza dei termini diriuo alcuna cosa del quasi-contratto, del delitto e quasi- delitto, riservandoci di trattarne compiutaiuente a su0 luogo.

Il quasi-contratto era una presunta convenzio ne, dalla quale mediante un fatto nasceva l obbli- gazione. In esso non interveniva il consenso come nei contratti, ma si presumeva dal fatto; ond° è che anche i pupilli ed i furiosi si obbligavano in alcuni quasi-contratti senza l autorità od il consensa dei loro tutori o curatori; /. 40, ff. de oblig. et act, Erronea pertanto si fu l opinione di colora che credettero i quasi-contratti altrettante tacite convenzioni; imperocchè allora sarebbero stati in> vece veri contratti, nei quali il consenso poteva Ggiandio essere tacito; 4, 15, 6 ud., fl, docat.;