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Tomo II. (1810)
Entstehung
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703
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GONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 705 come se alcuno si tosse obbligato« pagare il prezzo di uma qualche cosu da lui comperata, una tale obbligazione, che dicevasi mista, proluceva azione, ed era appunto quella che Giustiniano definì» juris vinoulun, quo necessitate adstringimur alicujus rci solvendae, secunduni nostrae civitatis jura»; prin. inst, de obtig.; L 2, ft. de oblig. et act.

Disputavano gli antichi se si dassero obbliga- zioni naturali e civili, oppure solamente naturali, e molti fra essi non ammettevano che le naturali, sostenendo che le civili non erano propriamente obbligazioni, ma una qualità delle naturali. L'opi- nione di costoro era raginnevolissima in quanto che Ta legge civile dovendo essere un fedele\comentario della naturale, non poteva imporre alcuna obbliga- zione che dalla stessa natural legge non derivasse, ma era in opposizione colle leggi civili romane, dalle quali discendevano obbligazioni puramente ci- wilî, come si ha dalle leggi superiormente citate nel caso di colui, che per timore o per dolo malo veniva indotto ad obbligarsi, e più chiaramente- ancora dalla 2. r6, 6. 3, ff. de fidejuss. et. man- dat., e ciò perchè ì romani giuveconsulti imbevnti dei principj di stoica filosofia, ritenevano che co- lui il quale sceglieva di obbligarsi pet non soffrire il male di chi era minacciato, esercitasse con ciò un atto di volontà, mentre poteva non obbligarsi, se avesse voluto; Z. 21, 6. 5, ff. quod metus causa; I: 22, ff. de ritu nupt. Ciò nondimeno a costi si accordava sempre una eccezione, onde difendersi contro l obbligazione civile; Z. 3,$. 1, f{. de const. pecun.

Le obblizazioni miste si dividevano in civili e pretorie. Frano dette civili quelle che discendevano dal diritto civile, cioè dalle leggi, dai plebisciti,

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