702 LIBRO III, TIT. IL. adempiere una obbligazione;£. 176, ff. de verb. signif. La sostanza poi della obbligazione consiste- va nelle parole neeessirate«dstringinur, poichè se non fossimo stati astretti da una necessità, ma fosse stato in nostro arbitrio di soddisfare o no alla obbligazione, essa sarebbe stata inutile, e noi non saremmo stati obbligati più di gueilo che lo erava- mo prima di contratre obbligazione; ond’ è che di miun valore riputavasi quella obbligazione, la quale lasciava all’ arbitrio del debitore di soddisfarvi o no, 4. 8, ff. de oblig. et act.; L. 46, 6. ult. ff. de verb. oblig.; arg. L 43, 6. pen. ff. de-leg.1; 4.17, ff. de verb. oblig.; l 108 prin. et 6x1, tf. cod.; 4. 35, 6-1, ff. de contrah. empt., salvo però quanto si disse nella nota dell’ art. 1014, pag. 605. Allorquando l’obbligazione derivava’ dalla Jegge naturale, ma non dalla civile, come quella che na= sceva dai patti nudi, o da un contratto fatto da un pupillo senza 1° autorità del tutore, una tale ob- bligazione dicevasi meramente naturale, e non pro- duceva azione; Z. 21, ff. ad L. Falcid.; l 1 in fine, ff. de novat; 1. ult., ff, de jurejur.; È. 44, 2° 95, 6. 4, ff. de solut; 4.013, 6. 13014, fl. de cond. indeb. AI contrario se 1’ obbligazione deri vava dalla legge civile, ma non dalla naturale, eome se alcuno da dolo malo, 0 da timore fosse stato indotto ad obbligarsi, la sua obbligazione chiamavasi meramente civile, e produceva bensì azione, ma quest’ azione si elideva o coll’ cecezione doli mali, o coll’ eccezione quod metus causa; 6. 1 instt. de except.; 1. 3,6. 1, ff. de pecun. eonstit.; l. 2, 6.5, LL 4,6. 16 et pen., f. de dol. mal. except.; l. 9, cod. de contrah. vel commit. stipul. Qualora poi obbligazione fosse
derivata e dalla legge naturale e dalla legge civile,


