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Tomo II. (1810)
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700 LIBRO III, TIT. XIT. È deva perciò del beneficio di divisione 2 dit. cod de const, pecun.

Da questo patto nasceva l azione de con stituta pecunia, la quale era perpetua, sebbene anticamente il più delle volte fosse annale;£. 2, cod. eod. Essa competeva a colui a di cui favore era stata fatta la promessa sia che fosse un mag= giore sia che fosse un minore, un pupillo, un fu- rioso, od un corpo morale, 4. 5, 6. 7, 8 et 9, fl. cod,; contro quegli che si era constituito debitore, 0 contro del suo erede onde, venuto il giorno nel patto stabilito, costringerlo in breve termine, non minore però di dicci giorni, a pagare quanta era Stato paiuito, oppure i danni e gl interessi; 4, 14, 6. 2; 4: 21, 6 1, If 6cod,; e se il creditore era in mora di accettare la cosa che gli veniva offerta dal debitore, oppure se nan la voleva accettare senza un ragionevole motiva, era singolare in questo pal to, che il ereditore non poteva più promovere È azione de constituta pecunia contra quegli che si era consutuito debitare, e gli rimaneva salva soltanto| azione principale contro il primo debitox Pe5 4116, Gi ul, 4 Ir le dd, prin, ff. eod, In conseguenza di ciò è manifesto che con questo pat- to non nasceva alcuna novazione, ma restava ferma Ja principale obbligazione come se il debitore con- »tituito fosse stato un fidejussore; 7. 28, ff} eod.; 4, 15, ff. de in rem versa; l, 3, 6.2, fl, de ada. rer. ad civit, pertin,

Del resto siccene da gran tempo in quà era tolta la differenza fra patti nudi e patti vestiti, cosicchè tutti avevano la stessa forza della stipula- zona, e producevano azione al pari di essa anche questo» patto erà ridotto alla condizione

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