698 LIBRO INI, TIT. NI. vuta, e venuto il giorno in cui doveva darla, nor avesse adempiuto al suo dovere indiperdentemente dal fatto del creditore» Qui pecuniam debitam sonstiluerit, eum, adveniente die, solvere debere, sique adpureal eum neque solvisse, neque fecis- se, neque per actorem stetisse quo minus fieret, guod constitutum sil, eamque pecuniam cum con sutuebatur, debitam fuisse, adversus eum de pe- cunia constiluta se aclionem daturum»; L. 1, 6. t;; 010,6: 12.31/0.18; 6..1, ff. de constit. pegun.
Dalle prime parole di questo editto sì rende manifesto che bastava soltanto che fosse dovuta una cosa, perchè alcuno si potesse efficacemente consti— tuive debitore di essa; ond’ è che non importava ehe il debito fosse stato proprio, o alteni, di vna cosa mobile o immobile, corporea ol incorporea; imperciocchè la parola pecuniam ina questo luogo veniva presa nella sua più ampia significazione, co- sicchè comprendeva ogni genere di cose di cui si poteva contrattare; /. 222, ff. de verb. sisnif.; l. 2, cod. cle constil. pecun.,€ comprendeva eziandio i fatti, come sì rileva dalle parole dell’editto» 22e- que fecisse» dichiarate da Paulo nella 4 17, fi de pecun. constit., non che le cose che erano pe- rite, purchè però il debitore di esse fosse stato in mora prima del loro deperimento, e si fosse così perpetuata 1’ obbligazione, /. 2, 4. 23, ff. eod. Non importava poi che la cosa fosse stata dovuta piutio- sto per un titolo che per un altro, 4. 1, 8. 0; bi 29, ff. eod., od in forza di un’ obbligazione na- turale, civile, o mista; imperciocchè qualunque di queste obbligazioni era sufficiente; purchè però se era civile, non si fosse potuto con una eccezione; Z. 1, 6. 6 et ns 9 6. 1 et ki, eod. Neppure era mecessario che colui il quale si cosìi«
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