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Tomo II. (1810)
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697
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CONTRATTI E QBELIGAZIONI. 697 vhiamaya giudice pedaneo; al contrario il pruore era un magistrato, il quale decideva le quislioni di diritto sedendo pro tribunali Noodt de jurisd., dib. 1, sap. 6, 7. Le stipulazianti comuni cima quelle le quali venivano ordinate dal giudice c dal pretore ancora, come era la cauzione che davano 1 tutori e curatori, la quale veniva detta cautio rem pupilli salvam fore, di cui parlò nella nota dell art. 451; e quella che doveva dare uu procu- ratore, del di cui mandato si fosse dubitato, la quale dicevasi cautio de rato;$. fin. inst. de div, sUp.; 4, 5, ff. de verb. oblig,; l. 1, cod. de procur. Le convenzionali finalmente erano quelle che procedeva» no dalla convenzione dei contraenti; erano esse di tanti generi quante erano le cose che si potevana contrattare,$. 3, inst. de divis. stip,} d. 9, ff. de verb. oblig., di cui somuministrang esemip) le /l. 35, ff, de don.; 71, ff. pro socio; 1-88, ff. de solut,

Che se coloro i quali avevano stabilito un 2u4a patto, avessero desiderato di dare al medesimo la forza di obbligare efficacemente, ma non avessero vo- lute o potuto convertirlo in nna stipulazione, tovse perchè erano muti, o assenti, potevano aggiugnere al nuda patto quello de coastituta pecunta inventata dal pretore, e soddisfure così al loro desiderio;£ I, prin. et 6. 1 et 7; ff. de constit. procun. Lia questo un patto il quale non ricercava alcuna for malità, e si poteva fare fra presenti,© assenti, per nunzio, 0 tal lettera, purchè non si fosse cuncepito impersonalmaente, 6. y, instit. de act.; È 14, 6: alt. ff. de const, pecun.; now, 119©Gp. 6; i+ perocchè il pretore, per dare 1° azione de con= stituta pecunia, mon ricercò altro se non che alcuno si fosse constituito debitore di una qualche cosa già antecedentemente in qualche mouo dira