Gof LIBRO II, TIT. IU,
6. 1 insitt. de divis, stipul,; È. 5 prîn., tt, da
verb. ablig.; lar, LL 45, ff: de, rei vindica+
2.9, 6.5, 7, ff. quod metus caus., junct, è,
20, ff. de rei vind.; 1. 31, ff. de reb. credi.;
6. 3, instit. de off. jud.; l ult,, 6. nliim.s{{
de verb. sigrif. Le pretorie erano quelle le quali procedevavo dal mero officio del pretore, com me quando il pretore ordinava al padrone di una casa ruinosa, od a colui che sosteneva le veci del padrone, di promettere a dar cauzione al vicino, onde assicurarlo che gli avrebbe rifatto i danni, se mai fosse avvenuto che entro ad un certo Lem} a gliene avesse axrecati la casa ruinosa; e qualora non avesse voluto dare una tale cauzione, lo co- stringeva prima col mettere il vicino in possessa della casa ruinosa, senza però attribuirgli alcun dominio su di essa, e senza escludere dal com- possesso. il proprietario della medesima; di poi, se era contumace nel dare cauzione, lo costringeva 2l- tribuendo al yicino il dominio della casa Fuinosa, in riguardo ai terzi, ed il diritto di ptescriverla in riguardo al proprietario medesimo; 6. a, irstit, de divis. stipul.; L. 5 prin. ff, de verb. oblig.; l. 13 prin. et 6. 1 et 3, 2. 35, 6. 16 et 20, 4. 39, 6.1, ff. de damn, inf.; È ult,, ff. de adq. vel anni. poss La stessa origine aveva la stipulazione colla quale si dava Ja cauzione ut /egatorum seu fidecommis» sorum servandorum causa caveatur,$- 2?inslit, de divis. stipul.; l. 1, ff. ut leg. seu fideic., della quale si parlo in principio della nota dell’ art. 10144 Jl giudice poi ed‘il pretore avevano due differenti officj; imperocchè il giudice era un privato, il qua» le veniva dato dal pretore a conoscere le quistioni di fattu, ed esso Je giudicava senza formalità di gindizio sedendo ad nn banco inferiore, per cui gi


