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Tomo II. (1810)
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695
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CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 695 de quali fanno menzione Uipiano, dragm. tit. 6, 6. 1 el segq., e Gajo, instit. lib. LL, tie,gi: et 5, nella giurisprudenza nostra non se ne faccia parola. o La stipulazione era un contratto il più delle volte accessorio, Ja quale si poteva ggiugnere non splo ai patti, ma ben anche a qualunjue altra con- venzione, ed a qualunque specie d interessi; prin. instit. de. verb. oblisat.; le 71, ff. pro socio; 4. 27, cod. de pactis; L. 33, ft. donat. Colui al quale si prometteva una qualche cosa mediante sti- pulazione, si chiamava stipulante; colui per lo contrario il quale si obbligava con stipulazione di dare o fare una qualche cosa, dicevasi prometten te; LL 1, ff. de«iuob. reis constit. Lo stipulante doveva pel primo fare l interrogazione, ed il pro- mettente doveva congruamenie rispondere; ond è che I uno che l altro doveva essere presente: e tutto ciò si presumeva fatto, quanilo in un qualche instromento si scriveva che vi era intervenuta sti- pulazione;$. 17, instie, de inut. stip.; 6. ult. inst. de fidejuss.; L 30, L 134, 6. pen., ff. de verb. obliw.; lx, cod:.de contrah. et committ. stipul. Le stipulazioni si dividevano in giudiciali, pre- torie, comuni e convenzionali; prin. inst. de divis, stipul.; I 5 prin., ff. de verb. oblig.; L 1,$. 1 et seqq., ff. de stipulai. praetoriis. Le giudiciali erano quelle che derivavano dal mero olficio del giudice, come quando il giudice condannando al- cuno a restituire una qualche cosa, gli comandava di dare cauzione onde assicurare che. senza usar fro» de avrebbe restituita la cosa medesima con tutti quegli utili che per di lei occasione si sarebbu percepiti, o per parlare in termini tecnici, can ogai causa, e questa cauzione chiamavasi. de dolo;