694 LIBRO HI, TIT. IH.
il quale non produceva alcuna azione; 2 3, 6.
2. 5, prin. et 68. segg. fl. de cond. caus. data caus. non seg.; l. 5, 6 1, ff. de praescript. verbis.
Ma sebbene i patti rudi non avessero forza di obbligare efficacemente, e quindi non producessero alcuna azione, ciò nondimeno la romana giurispru- denza somministrava dei mezzi onde renderli obbli- gatorj, quante volte alcuno avesse avuto fermo pro- posito di obbligarsi. Imperciocchè la legge civile aveva introdotto le stipulazioni colle quali se si ve- stivano ì patti nudi, essi digeneravano in contratti verbali, e producevano azione al pari di qualunque altro contratto; prin. inst. de verb. oblig.; LL 6. 12, ff. de pactis. La stipulazione, secondo la definizione che ne dà il
giureconsulto Pomponio cra una forma di parole colle quali uno ad intero gazione deil’ altro rispondeva congruamente di dare o fare una qualche cosa» stipulatio antem est verborum conceptio, quibus îs, qui interrogalur, daturum, facturumve se quod interrogalus est, responderil bad 9: i,.ff. de verb. obtig. La forma: di parole che gli antichi solevano usare era: Sponi} Spondeo. Promittis? Promitto.£i- de pr.* itis? Fide promitto. Fide jubes? I Jubeo. Dabis? Dabo. Facies? PFaciam,$. 1, dn- stit. de verb. oblig. Così un esempio di slipulazi 10- ne l’ abbiamo in Plauto Pseud. 1. 1, v. 115, ove si dice:
Ca. Dabisne argenti mihi hodie vi;
Ps. Dabo.
Il contratto di stipulazione era rimasto solo
nella specie dei contratti verbali, avvegnachè decli altri due, cioè della diz'one della dote
PISO
yi minas?
gue
ssa giurata delie opere fatta da un libe


