CONTRATTI R OBBLISAZIONI. 693 stit. de liter. oblig.; l. 5, cod. de non numerata pecun.; inst. de oblig. ex consensu; 6. 3, tustit, de locat. et cond.; l. 1, cod. de jure emphyt. I contratti di quest uluma specie dicevansi consen= suali non già perchè in essi soli fosse necessario il consenso de’ contraenti( imperciocchè il consenso era necessario eziandio in tutti gli altri contratti) ma perchè essi altra formalità non richiedevano del consenso in fuori; instit. de oblig. ex‘consensu, Allorquando i contratti non avevano un nome loro proprio, chiamavansi innominati: tali erano quelli nei quali alcuno conveniva cov un alro di dare per ricevere, 0 sia do ut des; ovvero di dare perchè fosse fatta nona qualche cosa, 0 sia do ut facias 3 od anche di fare una cosa per riceverne un’ altra o sia facio ut des; o finalmente di fare una cosa perchè un’ altra ne fosse fatta, o sia facio ut fa- cias j© questi contratti appartenevano alla specie dci reali; l 5, ff. de praescriptis verbis; l 7,$- +, tf, de pactis.
Dalle cose fin qui dette è manifesto che il contratto era una convenzione la quale aveva no- me e causa, a almeno cuusa obbligatoria civil- mente; l 7,$. 1 et 2, ff. de pactis, junct. L. 19. if. de verb. signifi; e questa era la defini me del contratto, Ja quale mon si sarebbe per avventera in- tesa se da se sola ci fossimo contentati di darla, 2 contratti nominati differivano dagl’ innominati in ciò, che dai primi non si poteva recedere se non col consenso di ambi i contraenti; daì secondi po- teva recedere quel contraente che per parte sua ave ya adempiuto al contratto, allorchè 1° altro con- \raente non aveva per anche cominciato a darvi gsecuzione, avvegnachè il contratto fosse in riguardo a colui che lo aveva eseguito come un nudo patto;
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