CONTRATTI B OBBLIGAZIONI 68)
le ds constituta pecunia erano due patt' approvati
dal pretore, e dlicevansi percio patti pretor]; l. 17,
$. 2, fl. de pactis; l. 1, ff. de const. pecun. Il
patto aggiunto ad un contratto riceveva forza dal contratto medesimo, e dicevasi purte di esso ogni
qual volta vi fosse stato aggiunto incontanente; 4. 73
È€. 5, 6, f(., 2. 13, cod. de pactis. Tal era, a ca- gion d’ esempio, il patto de adietione in diem, le
», ff. de aslict. in diem; quello della legge com- missoria, l. 2, ff. de leg. comiss.; il retratto convenzionele, d, 75, ff. de contrah. empt.; LL 21;
6 5, ff. de act. empt. et vend.; il patto di riven-
dere, Z. 2, cod. de pact. inter empt. et vend.,
e simili; de’ cali tutti si parlerà ai loro rispettivi
Iuoghi. Affinchè peraltro il patto producesse azione,
era necessario che fosse non solo aggiunto incorta=
mente ad un contratto, ma si ricliedeva eziandio
che il contratto fosse di dona fede, LL 7, 6. 5 et
©, cod. de pactis; l. pen., cod. de pact. inter emptor.; alirimenti se il contratto era di stretto diritto, 0 se anche essendo di buona fede il patto
vi fosse stato aggiunto dopo qualche tempo, allora
il patto nom produceva più azione, ma soltanto ec- eezione; 2. 7, 6. 6, ff., 4. 13, cod. eod. Non era
però lecito aggiugnere ai contratti qualunque pat
fto, nè tutti ì patti aggiunti producevano azio-
. ne. E di vero, se si aggiugnevano: patti che avessero potuto tanto essere, quanto non essere uniti al contratto, i quali chiamavansi patti accidentali, non v ha dubbio alcuno che tsli patti non si so- stenessero al pari del contratto medesimo. Così pure si sostenevano quei patti coi quali si recedeva bensì dall” ordinaria natura del contratto, ma il contrat= to nelle altre cose riteneva tuttavia la sa natura fissatagli dalla legge, come se si fosse convenuta


