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Tomo II. (1810)
Entstehung
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689
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CONTRATTI B OBBLIGAZIONI 68)

le ds constituta pecunia erano due patt' approvati

dal pretore, e dlicevansi percio patti pretor]; l. 17,

$. 2, fl. de pactis; l. 1, ff. de const. pecun. Il

patto aggiunto ad un contratto riceveva forza dal contratto medesimo, e dicevasi purte di esso ogni

qual volta vi fosse stato aggiunto incontanente; 4. 73

È. 5, 6, f(., 2. 13, cod. de pactis. Tal era, a ca- gion d esempio, il patto de adietione in diem, le

», ff. de aslict. in diem; quello della legge com- missoria, l. 2, ff. de leg. comiss.; il retratto convenzionele, d, 75, ff. de contrah. empt.; LL 21;

6 5, ff. de act. empt. et vend.; il patto di riven-

dere, Z. 2, cod. de pact. inter empt. et vend.,

e simili; de cali tutti si parlerà ai loro rispettivi

Iuoghi. Affinchè peraltro il patto producesse azione,

era necessario che fosse non solo aggiunto incorta=

mente ad un contratto, ma si ricliedeva eziandio

che il contratto fosse di dona fede, LL 7, 6. 5 et

©, cod. de pactis; l. pen., cod. de pact. inter emptor.; alirimenti se il contratto era di stretto diritto, 0 se anche essendo di buona fede il patto

vi fosse stato aggiunto dopo qualche tempo, allora

il patto nom produceva più azione, ma soltanto ec- eezione; 2. 7, 6. 6, ff., 4. 13, cod. eod. Non era

però lecito aggiugnere ai contratti qualunque pat

fto, tutti ì patti aggiunti producevano azio-

. ne. E di vero, se si aggiugnevano: patti che avessero potuto tanto essere, quanto non essere uniti al contratto, i quali chiamavansi patti accidentali, non v ha dubbio alcuno che tsli patti non si so- stenessero al pari del contratto medesimo. Così pure si sostenevano quei patti coi quali si recedeva bensì dall ordinaria natura del contratto, ma il contrat= to nelle altre cose riteneva tuttavia la sa natura fissatagli dalla legge, come se si fosse convenuta