Teil eines Werkes 
Tomo II. (1810)
Entstehung
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688
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ola LIBRO ÎM1, TIT. lid.

formalità che chiamavano cause, delle quali fre poco parleremo, onde si fosse distinto chi awe- va animo deliberato di obbligarsi da chi non lave- va. Ma sebbene il patto nudo non producesse alcu na azione, produceva però altri effetti considerevoli z imperocchè con esso si poteva togliere di mezze ipso jure una precedente obbligazione, qualora fosse stata naturale, oppure per via di eccezione, qualora fosse stata civile, 6. 3 instit. de except. 3 2. 95, 6. 4, ff. de solut.; talvolta ancora poteva fate Movazione; d 29) 8. 30 punot, Lerma Gist de pact.; l. 95, 6.4, ff. de solution., quirst. L. 35, ff. de res. jur., e sempre si poteva rendere effica- ce 1° obbligazione naturale nascente dat patto nudo coll aggiugnervi il patto de conslituta pecunia 4 I. 1, 6. 7, ff. de pecun. constit., oppure poteva fare compensazione con ciò che era dovuto per nu- do patto cioè per pura obbligazione naturale, L 6, ff. de compensat., od anche si poteva aggiugnere un fidejussore all obbligazione raturale, come disse nella nota dell art. 4503 in fine ciò che si era pagato per una obbligazione nascente da un patto nudo non si poteva più ripetere; 4 13, 1. 19, 2. 38, 6. 2, ff: de condict. inidebiti; le quali cose tutte saranno spiegate nei loro vispettivi luoghî. îl patto nor nndo 0 sia vestito era quello cui la legge, il pretore, od il contratto al quale era ag= giunte, attribuiva la forza di obbligare civilmente. Così per esempio la legge approvava il patto della donazione, /. 35, cod. de donat., i patti dotali, l. pen., cod. de dot, promiss., quelli coi quali si stabilivano leusure, Z: 30), ff. deusuri;. di tm,& 23, ff. cod.; I. 5,6. ult., ff. de naut. foenore; nov. 136, cap. 4 et 5, e questi patti chiamavansi le- gitfimi; /. 6, ff. de paet. Il patto dell'ipotesa, quel