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CONTRATTI E ORBLIGAZIONI 68” promettente ed i di lu eredi all’ ademnimento dî ciò che si era promesso, a meno che non si fosse trattato di una promessa fatta senza causa; imper- ciocchè allora se il promettente avesse incominci ito a dare esecuzione alla promessa, e che i di lui beni non fossero stati sufficienti, per un resoritto di Se- vero ed Antonino potevano gli eredi liberarsi dando la quinta parte dell'eredità se erano estranei, e la decima parte se erano figli o discendenti; /. 2, 6. a; 2. 9, 2 pen et ult., ff. eod.
La convenzione o patto che vogliam dirla era quando due o più persone acconsentivano di pagar+ sì qualche cosa: pactio est duorum pluriumve in idem placitum consenss alicujus rei solvendae;
- 1, 6. 2 ec 3, ff. da pactis. La parola rei era presa in questo luogo in senso amplissimo, e com* prendeva tutto ciò che era soggetto di obbligazione e per fino il fare ed il non fare, 2. 6, fl. de verd, s"gr7f., nel modo stesso che la parola so/vendae sì estendeva ad ogni dazione, prestazione, restitu- zione, fatto, astinenza dal fatto, e generalmente a qualsivoglia soddisfazione ed adempimento di nna obbligazione: 2.176, ff. de verb. signif. Il patto dlividevasi in nudo e non nudo, cliamato altre- sì dai dottori vestito. Il nudo consisteva in una semplice convenzione spogliata di qualunque forma= lità, e produceva abbligazione naturale soltanto, ma non azione; e ciò mon già perchè i romani permettessero di violare la fede, ma perchè non volevano che una semplice parola, forse pronunzia- ta imprudentemente. potesse obbligare con efficacia colui che la proferiva, 4 7 prin. et 6. 4, ff. de pactis; l. 13, cod. ead.; l. 27, cod. de locato. et conducto, e se alcuno avesse voluto obbligarsi ef ficacemente, volevane che avosse osservato‘alaune


