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vogliam dirla, e questo dalla promessa o sia cfféi ta. La promessa, che essi chiamavano pollictiatio, era la semplice offerta che uno faceva all’eftro sen za che questi l’accettasse; 7.3 prin., ff. de pollicit Ta promessa fatta da un cittadino ad un altro non
dava d’ ordinario diritto.di chiederne 1° adempi- mento a mend che non si fosse trattato di dot Ja quale godeva uno speciale favore, 2. 6, cod. de
dot. pi omiss., oppure di salario promesso ad un procuratore rimunerazione dell’ ufficio da esso lui prestato; rg. I. 56,,6.3, ff. mend.;junct.l 7, ff. cod La promessa si soleva fare per lo più alla città od alla repubblica, ed allora produceva azione comun- me non fosse stata accettata, purchè il promettente PA stato presente€ si fosse potuto obbligare,€ avuto una giusta causi, V. g.
(0) Ta promessa: avesse per un onore ottenuto© da ottenersi, per un ter— remoto, per un incendio, per una ruina o pei qualunque altro simile accidente che fosse accadute Eacit 14 gere i Li I, 4, Lr, ff. de pollicit. Ma se non vi era alenna causa, n produceva alcuna azione, salvo che il promettente non avesse incominciato arl ese— guire la promessa; DTA dd dA pr cl ff. cod.; nel qual caso poteva tnttavia.li- berarsi dalla promessa medesima, dando la quinta parte del suo patrimonio, ogni qualvolta fosse di- venuto povero dopo di aver principiato l’ esegui— mento della promessa; LL 9, in fin., ff. eod. Va- Jeva ancora un volo che si fosse fatto a Dio od alla repubblica; ma allora non erano obbligate le cose del votatore, ma solamente la di lui persona, purchè egli fosse giunto alla pubertà; 7. a, prin. et 6. 1, ff. eod.
La promessa iu tal mode fatta ebbligava il
la promessa no


