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sona che allega detta prescrizione sia in obbligo di mo- strare il titolo, o che possa obiettarsi l’ eccezione de- dotta dalla’ mala fede.
2263. Dopo ventiotto anni dal dì dell’ ultimo‘do- camento, un debitore di una rendita può essere astret- to a somministrare a spese sue con nuovo documento al suo creditore, o agliaventi causa da esso.
2264. Le regole riguardanti materie diverse da quelle che si enunciano nel titolo presente; sono’ spie- gate nei titoli che trattano specialmente delle materie suddette,
Sezione Terza.
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Della Prescrizione di dieci}/ 0 di venti anni.
2265. Chi acquista con buona fede, e con. giusto titolo nn fondo, prescrive il dominio col lasso di dieci anni, se il vero padrone dimora‘nella giurisdizione del- la corte di appello nella quale è situato il fondo; col lasso di venti anni se il vero padrone dimora fuori di detta giurisdizione.
2266. Se il vero Padrone ha avuto il domicilio in diversi tempi in detta giurisdizione, e fuori, per com-
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pire la prescrizione è necessario che sia aggiunto a quan-
to manca per' arrivare ai dieci anni di presenza un nu- mero di anni di assenza che sia il doppio di quello che manca per compire i dieci anni di presenza.
2267. Un titolo nullo per difetto di forma non può porre in essere la prescrizione di dieci, o venti anni,
2268. Si presume sempre la buona, fede; quello che allega la mala fede è in obbligo di provarla.
2269. Basta che la buona fede concorra nel tem- po dell’ acquisto.
22/70. Dopo dieci anni 1’ architetto, e l’impresario restano esenti dalla rilevazione per le opere in grande, che hanno eseguite, o dirette.
SEZIONE QuaRTA. Di alcune altre Prescrizioni Speciali.
2371. Col lasso di sei mesi si prescrivono le azioni dei precettori, ed istitutori nelle scienze, e nelle arti per le mercedi delle lezioni, che danno di mese in me- se, quella: dei locandieri, e trattori per l’ alloggio, e vitto che somministrano; quelle degli artefici e lavoran- ti per il pagamento delle loro giornate, somministrazio- ni, e salar].
2272. Si. prescrivono col lasso di un’ anno 1’ azioni dei medici, chirurgi; speziali; per il pagamento delle loro visite, operazioni, e medicinali, quelle degli Uscie- ri per la mercede degli atti, che notificano, e delle commissioni che eseguiscono, quelle dei mercanti per le merci che esitano ai particolari. non mercanti, quelle di chi riceve a dozzina gli alunni per la retta da que- sti dovuta, e degli altri precettori per la mercede dell’ istruzione, quelle della sente di servizio che si stipen- dia anno per anno per il pagamento del salario.
30090 0t0 690.0000002 000 000 0d)L 000 0dL.000 0d0.0£0 000 0d0 000 0d0 000 000 0d0 6090000 0000) 000.090 0d00p0 000€d0.000.000 009000009£ 0000000090 00r 000000 c00.000 PL TP00d0 00r0dN.0NL.00L CP 000000 do OL 0
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__ 2275. Le azioni dei procuratori per.il pagamento delle loro spese,.e' funzioni si prescrivono col lasso di due anni da computarsi dal dì della sentenza, 0 della, transazione delle parti, o dalla revoca della procura. Rispetto agli affari non terminati non posson domanda- re il saldo delle spese, e funzioni che siano dovuti da un tempo maggiore di cinque anni,
2274. Nei casi suddivisati la prescrizione ha luogo quantunque siasi continuato a fare le somministrazioni A le consegne, servigi, ed opere. La prescrizione si in- terrompe, quando vi è un conto approvato, chirografo, o obbligo, o intimazione a comparire in giudizio non. perenta.
2275. Nondimeno le persone, alle quali saranno obiettate tali prescrizioni possono deferire il giuramen- to a chi le obietta, perchè costi se la cosa è stata effet- tivamente pagata.
Il giuramento potrà essere deferito alle‘vedove; agli eredi, o ai tutori di questi se sono minori, perchè si dichiarino se sanno se la cosa sia debita, o non debita.
2276. I giudici, e. procuratori sono liberati per con- to dei documenti loro. consegnati dopo cinque anni dal di della sentenza, gli uscieri sono egualmente liberati dopo due anni dal dì dell’ esecuzione della commissio- ne, o della, notificazione degli atti dei quali erano in- caricati.
2277. Col lasso di cinque anni'si prescrivono le an- nate arretrate delle‘rendite perpetue,‘o vitalizie, gli alimenti preteriti, le pigioni delle‘case, ed i canoni degli affitti dei fondi rustici; i frutti delle somme im- prestate, e generalmente tutto ciò che deve pagarsi an- no per anno, o in epoche più brevi.
2278. Le prescrizioni, delle quali si tratta negli articoli della presente Sezione, corrono contro i minori, e gli interdetti, ferino stante il regresso a favor loro contro'i tutori.
2279. Rispetto ai mobili il possesso equivale al titolo.
Non ostante chi ha perduto una cosa ,o quello a cui è stata involata può rivendicarla dentro tre anni dal di in cui l’ ha perduta, o gli è stata rubata contro la persona che la ritiene, fermo stante a favore di que- sta il regresso contro la persona dalla quale l’ha avuta.
2280. Se il possessore di qualche cosa perduta, o involata, l’ ha comprata in una fiera, o in un merca- to, o in una vendita all’ incanto, o da un negoziante che vende cose consimili, il padrone non può preten- derla dal possessore; se nor rifacendogli il prezzo per cui l’ha pagata.
2281. Le prescrizioni incominciate nell? epoca della, pubblicazione del titolo presente saranno regolate in con- formità delle Leggi antiche.
Non dimeno le prescrizioni allora cominciate, e per‘
le quali sarebbe necessario a tenore delle antiche legsii più di trenta anni da computarsi dal dì della detta epo- ca, saranno poste‘in essere col lasso del tempo suddetto di trenta anni.
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