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votranno o nel gior- no cin cu'disoirze4 o in. quei x.(G1 sue ultime nuo ei, fa:lì
time nuove, potran- no in forza del. giu- dicaro d:ffinitivo- Paflenza farfi
Ate 2620004 la senten- Ia Sentenza, che pronunziò
Za diffinitiva profferi. tac inop'ana iftanza sul divorzio,
sul divorzio con' am- metterne, 0 con diffi- nirne l’azione in pri= ma iltanza,
Arti 433.©. 3. quando quando perviene agli. au-
perviene a compirla.
Arte 1921, xi. Les Ne rede dii debitore in ciascuno de' propolti cali può effere. perse- guito nell’ intero} salvo il suo regrello contra!.coeredì.
Art. 1457. vt. Non pria Ne ma de’ queranta g!or- ni da che muore il marito; e non dopo i tre meli
ll fine.,
ni settanta,
tre primi calî|’ erede del debitore; che pos- siede la cosa dovuta, o il fondo ipotecato, fi può perseguire pet il tutto su l una o su l’altro. Nel quar= to caso il solo erede gravato del debito; e nel: quinto, ciascuno erede&ì può coftrin- pere per l'intero. E* salvo il regreffo con- tra i coeredì ne’ cafi primo; secondo, ter- 70, e quinto.
tre meli e quaranta giorni dopo la morte del marito


