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Art. 410. v. 6. dev’ esclu= derne tanti che fia conservato il numero
Art. 4190 Vv. 1. Quando un incarico non au- tentico fia contrad. detto 3° esenzione non viene ammefla,
Art. 439.©. 9g- della tu- tela da imprenderfi+
Art, 756. è. 1. Egli non à dritto all’ eredità del padre o della madre che quando
Art. 1138» v. 6. della tra- dizione è
Arto 1263. v. 7. su"l dee pofito fia riveftito del= le forme richiefte per tale oggetto,
Art. 1404. v. 7. dopo fti- pulato il contratto, e prima di celebrarfi le nozze+
Fogl. 54, tom. 1, epigrafe del capitolo V.
Delle obbligazioni coniugali
dev” escluderne alcuni per maniera che fia con- servato il numero
L’ esenzione.non viene ammessa quando un incarico fòn aurenti- co fia contraddetto,
dell” aprimento: della tu tela.
Egli è dritto all'eredità del padre o della mas dre solo quando
che il fia è
su’Iripreso depolito fia ri= veltito de’ solenni ri chiefti per coftituirle.
dopo ftipulate le nozze, col patto della comu- nione, e prima di ce- lebrarle»
Delle obbligazioni che nafcono dal ma- trimonio
Articoli rettificati dal Traduttore
SI legge
Art. 120. v, 2. gli eredi presuntivi, dichiarata prima l’ affenza per giudizio diffinitivo,
Sî dovra leggere
coloro, che{i presumono eredi nel giorno in cui egli disparve, o in quello di sue ul-
w ww esiti


