Teil eines Werkes 
[Tomo III e. IV.] (1808)
Entstehung
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335
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(11)

Art. 410. v. 6. dev’ esclu= derne tanti che fia conservato il numero

Art. 4190 Vv. 1. Quando un incarico non au- tentico fia contrad. detto 3° esenzione non viene ammefla,

Art. 439.©. 9g- della tu- tela da imprenderfi+

Art, 756. è. 1. Egli non à dritto all’ eredità del padre o della madre che quando

Art. 1138» v. 6. della tra- dizione è

Arto 1263. v. 7. su"l dee pofito fia riveftito del= le forme richiefte per tale oggetto,

Art. 1404. v. 7. dopo fti- pulato il contratto, e prima di celebrarfi le nozze+

Fogl. 54, tom. 1, epigrafe del capitolo V.

Delle obbligazioni coniugali

dev” escluderne alcuni per maniera che fia con- servato il numero

L’ esenzione.non viene ammessa quando un incarico fòn aurenti- co fia contraddetto,

dell” aprimento: della tu tela.

Egli è dritto all'eredità del padre o della mas dre solo quando

che il fia è

su’Iripreso depolito fia ri= veltito de’ solenni ri chiefti per coftituirle.

dopo ftipulate le nozze, col patto della comu- nione, e prima di ce- lebrarle»

Delle obbligazioni che nafcono dal ma- trimonio

Articoli rettificati dal Traduttore

SI legge

Art. 120. v, 2. gli eredi presuntivi, dichiarata prima l’ affenza per giudizio diffinitivo,

Sî dovra leggere

coloro, che{i presumono eredi nel giorno in cui egli disparve, o in quello di sue ul-

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