Art. 129. v. 1. per trent anni dopo il comin- ciamento
Art. 137. v. 3. e gli altri dritti
Art. 139.% 2. il conforte
Art. 143. 5 periica
Arti 156. V. 12. Imposta nell’ articolo 197;
Art. 160. v. 5. senza il configlio di famiglia
Art.168. v. 3. fottò la lor
poteftà+
Art. 174. v. 2. il zio e la zia, il cugino e la cugina
Art. 183. v. I. non può iftituirG da’ parenti
Art. 184. v 5. prenda intereffe.
Art. 217. v. 4. del mari-
to, ed il fuo con- fenso
Art, 235. v. 2. proceflo verbale
Art 247. v. 6. e dà luogo Ari. 248. Vv» 3. renda Art, 267, v 5. della ma- dre, o del commis- fario del Governo. Arti 283. v. 6. negli ar- ticoli 179, e 260; urta 286. v. 1. scorso I° anno dalla dichiara- zione
(4)
per trent’ anni dopo otte- nuto il pofiefo prov= viforio, o dopo il co- minciamento
e agli alcri dritti
folo il conforte sparifca impolta nell'articolo 19;
che vi confenta il configlio di famiglia fotto la lor poteltà relati-
vamente al matrimo- nio. il zio; o la zia, il cugi no, o la cugina
fenza
non può iftituirG nè da- gli fpof, nè da’ pa- renri
abbia intereffe.
LU del marito, od il suo con- senfo
proceflo criminale
o dà luogo pese della madre, o della fa- miglia, o del com- milfario del Governo. negli articoli 279°, e 2805
fcorfo l’anno dalla prima dichiarazione


