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SVISTE TIPOGRAFICHE
Discorse nel tomo primo di questa traduzione.
Si legge
Art. 16. verfo 3. delle fpe= fe, e de’ tati Art. 21, v.5. permeffo Art, 25. v. 9. in alcuna guifa, v. 15. atto solenne ed autentico Art. 38. v. 4. fi farà men- zione megli atti Art. 57. v. 1. il giorno, ed il luogo Art, 67, v.4. de’ giudica. ti,€ degli arti v. 5. che gli saranno si- messi+ Art. 72. v. 6. fufficienti Arti#0, ud 9©. V. i cognomi, le profeffioni Art. 94.%. 7. in quello dell’ armata Art. 97. v. I, militari© fedentar) Prima dell’ Art, 120. epi- grafe della fezione 1. De’ beni dell’ affente.
Art. 123.©. 3. commifsa. rio del Governo.
SI deve leggere
delle fpefe, de danni, e desl’ intereffì
permiffione
in alcuna parte;
atto solenne, od autentico
negli atti fi farà menzio= ne
il giorno, l’ ora, ed il luogo
de’ giudicati, o degli atti
che gli faranno ftati ri. meffi.
sufficienti o insufficienti
i cognomi, l’età, le pro- feffioni
in quello dell’armata, o del corpo d’ armata
militari ambulanti o se dentarj
De’ beni dell’ affente nel giorno di fua difpa- renza
commifsario del Governo prefso del tribunale+
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