+
Ca) il creditore si divide di pieno dritto tra’ debi. tori, i quali non son tenuti fra loro che cia- scuno per la sua porzione.
i2r4. ll condebitore di un solido; che pa- ghi l’intero debito, non può ripetere che le porzioni da ciascuno degli altri»
Se uno.di essi si trovi inso/vibile, la per- .dita che. ne deriva si ripartisce per contri- buzione fra chi è fatto il prsampansa e gli altri condebitori so/vibili;
1215. Quando un creditore abbia rinunziato all’azione solidale verso uno de’ debitori, se accade che uno; o più; degli altri condebitori divengano inso/vibili, la perdita ne sarà ripar- tità per contribuzione a tutti i debitori, in maniera da comprendersi: pur quello liberato dalla solidità.
1216. Se il debito fu contratto nel solido per l'interesse di un solo, questo è tenuto verso i coobbligati per tutto il debito, doven- do i medesimi considerarsi non altramente che come suoi mallevadori.


