Teil eines Werkes 
[Tomo III e. IV.] (1808)
Entstehung
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i01o. Il creditore; che consente alla divi: sione del debito in pro di uno de condebitori, conserva la sua. azione solidale contra gli al- tri, ma deducendo Ja porzione del debitore li- berato dal vincolo del solido.

ict1. Il creditore, che riceve divisartiente la porzione dell'uno de debitori senza riser- bare nella quitanza la solidità o almeno gene- ralmente i suoi dritti, non rinunzia alla ra- gione del solido che per tal solo debitore.

Non si presume che il creditore abbia ri-. messo la solidità al debitore col ricevere da lui una somina eguale alla sua porzione, se la quitanza non esprima ancora che si riceva cos me sua porzione+

Lo stesso avviene quando semplicemente unò de' condebitorisia chiamato in giudizio per la sua porzioné; se egli non vi consenta 0 non vi sia una condanna è

1212. Il creditore, chesenza riserva riceve divisamente dall'uno de condebitori la porzio= ne de' frutti o degl interessi già scorsi, rioni perde la solidità che solo per essi, mon mal per quelli da scorrere, per il debito capi- tale, a meno che il pagamento così diviso non si continui per dieci anni»

1313. L'obbligo contratto nel solido verso