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i01o. Il creditore; che consente alla divi: sione del debito in pro di uno de’ condebitori, conserva la sua. azione solidale contra gli al- tri, ma deducendo Ja porzione del debitore li- berato dal vincolo del solido.
ict1. Il creditore, che riceve divisartiente la porzione dell'uno de’ debitori senza riser- bare nella quitanza la solidità o almeno gene- ralmente i suoi dritti, non rinunzia alla ra- gione del solido che per tal solo debitore.
Non si presume che il creditore abbia ri-. messo la solidità al debitore col ricevere da lui una somina eguale alla sua porzione, se la quitanza non esprima ancora che si riceva cos me sua porzione+
Lo stesso avviene quando semplicemente unò de' condebitorisia chiamato in giudizio per la sua porzioné; se egli non vi consenta 0 non vi sia una condanna è
1212. Il creditore, che‘senza riserva riceve divisamente dall'uno de’ condebitori la porzio= ne de' frutti o degl’ interessi già scorsi, rioni perde la solidità che solo per essi, mon mal per quelli da scorrere, nè per il debito capi- tale, a meno che il pagamento così diviso non si continui per dieci anni»
1313. L'obbligo contratto nel solido verso


