Teil eines Werkes 
[Tomo I. e II.] (1808)
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(291) farsi che în immobili, o con privilegio su d immobili.

1068. L impiego ordinato dagli articoli pre Cedenti si farà in presenza ed a richiesta del tutore eletto per 1 esesuimento.

1069. Le disposizioni per atti tra vivi o tes stamentarj col carico di restituire debbono rendersì pubbliche per diligenza o del gravato o del tutore eletto per l° esesuimiento. Ciò si adempie in quanto agli stabili con farne tras scrivere gli atti su i registri dell'uffizio del. l ipoteche del luogo dove i fondi son posti; éd in quanto alle somme investitecon pris vilegio su d' immobili, facendole iscrivere de beni sottoposti al privilegio.

1070. Omettendosi di trascrivere l' atto del= la disposizione j i creditori, ed i terzi che acquistano, potrarino opporne la mancanza ans che a' minori ed aglinterdetti; salvo il res gresso contra il gravato, e contra il tutore eletto per leseguimento. I minori e gl inter- detti medesimi non si restituiscono contro al difetto anche quando il gravato ed il tutore fion fossero idonei al pagamento.

1071. Se anche i creditori, o i terzi ché acquistano; avessero motizia dell atto per altre

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