( 290) 1063. La suppellettile, e gli altri mobili contenuti nella disposizione con legge espres-
sa di conservarsi nelle loro specie, si resti-|
tuiscono al tempo prefisso, quali allora si tro- vino+
1064. Donandosi fra vivi o per testamento delle terre; vi si comprendono i bestiami, e gli utensili addetti alla coltura di quelle. Il gravato% l'obbligo solamente di fare che sie- no appregiati per renderne il prezzo eguale riel tempo della restituzione.
1065: Tra sei mesi: dalla chiusura dell’ im- ventario, il gravato investirà i denari contan- ti, il prezzo ritratto da mobili e da altri ef- fetti venduti, e tutto quello che abbia raccol to di crediti ereditarj.
Questo termine può essere prorogato quan- do vi è luogo.
1065. Il gravato parimente avrà l'obbligo d' investire il danaro, che sarà per raccogliersi dall’esazione de’ crediti, e dalla restituzione de’ capitali; e questo al più tardi fra tre mesi da che gliene pervengano le somme.
1067. Se il disponente disegni la natura de' beni, in cui l’impiego debba esser fatto; sarà serbata la sua volontà. Altramente non potrà


