(283%) SEZIONE VIIL
Della revocazione de’ testamenti; e della loro caducità,
1035» Ti testamento non può revocarsi, sig in tutto, sia in parte, che per altro posterio- re, o per un atto avanti a notai, nel quale si manifesti il cambiamento della yolontà.
1036. Il testamento posteriore, che non re- vochi in maniera espressa l’ antecedente, non annulla in questo che le sole disposizioni con- trarie alle nuove, od incompatibili con esse.
1037. La revocazione à pienissimo effetto anche quando sia fatta per testamento poste- riore, che appresso rimanga inutile per l’ inca- pacità dell'erede istituito, 0 del lesatario, ov- vero perchè questi ricusino di succedere,
1038. Quando il testatore distragsa in qua- lunque modo la cosa legata, anche vendendo- la con facoltà di ricompera, o cambiandola nell'intero, o nella parte; si presume ch’ei revochi il legato per tutto quello che ne di- strasse; ancorchè l’ atto posteriore sia nullo, e la cosa ritorni appresso tra le mani del testatore.


