( 282) rio non si trasmettono all’ erede di lui.
1033: Quando vi sieno più esecutori testa- mentarj che accettino; è concesso ad un solo d’amministrare in difetto degli altri. Ma tut- ti son tenuti nel solido per li mobili che lo- ro si affidino: a meno che il testatore non abbia diviso le lor funzioni, e ciascuno di essi non si sia circoscritto alla sola che gli venne attribuita.
1034. Vanno a carico dell'eredità le spese che occorrono all’esecutore testamentario per li suggellamenti, per li conti, per l'inventario, e per qualunque altr’ oggetto telativo alle sue funzioni»


