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1orz. II legatario a titolo universale si eguaglia al legatario universale nell'essere sot toposto 2° debiti e carichi ereditarj personal- mente per la sua parte, ed ipotecariamente per il tutto.
1013. Quando il testatore non leghi che una rata della porzione disponibile ed il fac- cia a titolo universale; un, tal legatario e gli eredi legittimi concorreranno insieme a sod- disfare i legati particolari, ciascuno contri» buendovi a proporzione della sua parte.
SEZIONE VI
De legati particolari.
1014: Fi dal giorno della morte del te- statore ogni legato puro e semplice dà al Te- gatario un diritto su la cosa Îegata; il quale si trasferisce a° suoi eredi e successori qua- lunque.
Ma il possesso della cosa legata, egualmen- te che i frutti o gl’interessi di quella, non si accordano che dal giorno in cui se ne chieg- ga la consegnazione a termini dell articolo
1011, 0 dall’ epoca del possesso volontaria
iente conceduto.
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