( 276) ta di beni; va egli sottoposto a° debiti e cari» chi del testatore personalmente per la sua par- te ed ipotecariamente per il tutto; ed è l’ob- bligo di soddisfare ogni legato: salvo il caso della riduzione espressa negli articoli 926, e
927. SEZIONE V.
Del legato a titolo universale.
(e
LL)
1010. È legato a titolo universale, se il testatore dispone d° una parte de’ suoi beni, qual sarebbe del terzo, della metà, o degli stabili tutti; o di tutti i mobili, o d’ una quota certa di quelli, o di questi, per cui la legge gliene accordi il diritto.
Ogni altro legato non è che una dispozio» ne a titolo particolare.
1oi1. I legatarj a titolo universale son te nuti di chiedere il possesso dagli eredi, cui la legge riserba una quota di beni; ed in lor di- fetto da*legatarj universali; ed in mancanza di questi dagli eredi chiamati coll’ ordine prefisso nel titolo delle successioni.


